Statute of the Free Silicon Foundation (I) ETS

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TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA' OGGETTO, DURATA

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore), l'associazione riconosciuta ente del terzo settore de nominata "FREE SILICON FOUNDATION (I) ETS" (d'ora innanzi l'"Associazione").

1.2. L’Associazione è regolata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal codice civile e da ogni altra normativa, di natura primaria e secondaria, vigente in materia.

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – Sede

2.1. L’Associazione ha sede in Castelfranco Piandiscò.

2.2. Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, comunque de nominate.

Articolo 3 – Scopo e principi

3.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e, quale espressione di partecipazione e pluralismo, si ispira alla finalità di perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona.

A tal fine l'Associazione si propone di promuovere, in forma di azione volontaria ed erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, e ponendo in essere le relative attività di formazione e ricerca, il silicio libero.

Con il termine "silicio" si intendono i circuiti integrati, i quali sono generalmente composti di silicio.

Il termine "libero" è inteso nel senso di libero come libertà o libero come "software libero" come definito dalla Free Software Foundation e dal Progetto GNU.

3.2. Più specificamente, l'Associazione ha lo scopo di promuovere:

  1. il software CAD libero ed aperto Free per progettare circuiti integrati;
  2. la condivisione di progetti hardware;
  3. l'uso di standard comuni o la loro creazione quando è strettamente necessario;
  4. la libertà degli utenti nel contesto della tecnologia del silicio.

L'Associazione accoglie diversi approcci, paradigmi e comunità; promuove l'allineamento e la fusione degli sforzi di sviluppo, e incoraggia la cooperazione dei team.

L'Associazione scoraggia l'uso di licenze software e hardware permissive come la licenza licenza "Berkeley Software Distribution (BSD)" o la licenza "Solderpad Hardware License". Queste licenze permettono alle entità di chiudere il codice sorgente, o più in genera le la documentazione, che è stata pubblicamente disponibile, quindi in conflitto con i principi dell'Associazione, e in particolare con la missione di promuovere la costruzione di una comunità.

Articolo 4 - Oggetto

4.1. In particolare, l’Associazione persegue esclusivamente le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale precisate al precedente articolo 3 mediante l’esercizio in via principale delle seguenti attività, di cui all’articolo 5, lette re d), g) e h) del D.Lgs 117/2017, e precisamente:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) formazione universitaria e postuniversitaria;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

4.2. In via secondaria e strumentale, l’Associazione potrà altresì svolgere attività diverse ed accessorie, nei limiti di cui all’articolo 6 del D.Lgs 117/2017.

4.3. Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanzia mento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, seminari e giornate di studio, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione, gli altri operatori degli stessi settori ed i soggetti pubblici di riferimento;

f) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali;

g) partecipare a bandi di enti pubblici o privati.

Articolo 5 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 6 - Volontari e lavoratori dipendenti

6.1. L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

6.2. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.

TITOLO II - ASSOCIATI

Articolo 7 – Associati

7.1. Sono membri dell'Associazione ("Associati") i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono chiamati a parteciparvi e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Gli Associa ti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

7.2. La qualità di associato è a tempo indeterminato e si perde per il mancato pagamento della quota annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde inoltre per recesso, decesso, esclusione o per le altre cause previste dalla normativa applicabile.

Articolo 8 - Pluralità degli Associati

L’Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell’Associazione.

Articolo 9 - Diritti ed obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla disciplina applicabile.

9.2. In particolare, gli Associati hanno diritto di partecipare a norma dello statuto a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, partecipare alle assemblee per discutere e vota re sulle questioni riguardanti l’Associazione, comunicate preventivamente tramite un ordine del giorno, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, accedere ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione, previa richiesta al Consiglio Direttivo.

9.3. L'acquisto della qualità di Associato implica l'accettazione e l’osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti.

Articolo 10 – Ammissione degli Associati

10.1. Hanno diritto di conseguire la qualità di Associato tutte le per so ne fisiche che si riconoscono nello Statuto e che ne facciano domanda, dichiarando di condividere le finalità del l'Associazione e di impegnarsi - in caso di ammissione - ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e la normativa applicabile.

10.2. Il Presidente sottopone le richieste alla decisione del Consiglio Direttivo che delibera sull’accoglimento della domanda, previa valutazione del profilo morale del richiedente e dell'adesione dello stesso alle finalità dell'Associazione.

10.3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda di ammissione entro novanta giorni.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine la deliberazione del Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non è stata comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata. In caso di rigetto della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

Ragioni sufficienti al rigetto includono il coinvolgimento in progetti software o hardware di tipo non libero, ovvero con codice sorgente chiuso o con codice sorgente pubblicato con una licenza permissiva, avere rapporti di professionali con enti che contrastano con i principi del software e hardware libero.

10.4. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione del l'accoglimento del la domanda.

Articolo 11 - Recesso degli Associati

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dal l’Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.3. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell’Associazione.

11.4. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all’Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l’Associato che recede è tenuto al pagamento dell’intera quota annuale dovuta per l’esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12 - Esclusione dell’Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dell’Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l’Associato per il quale è proposta l’esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l’esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al l’Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all’Associato escluso, i diritti di partecipazione dell’Associato medesimo all’organizzazione e al l’attività dell’Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all’Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all’Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitra le. Qualora sia proposta l’impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l’Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione al l’organizzazione e all’attività dell’Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell’impugnazione, l’Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell’impugnazione, cessa l’eventuale stato di sospensione in cui l’Associato si trovi.

12.6. L’Associato del quale sia stata deliberata l’esclusione è tenuto al pagamento dell’intera Quota Annuale dovuta sia per l’esercizio nel corso del quale l’esclusione è deliberata sia per l’eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

TITOLO III - PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 13 - Patrimonio iniziale

Il patrimonio iniziale dell’Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell’Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 15.000,00.

Articolo 14 - Entrate

L’Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) il percepimento della Quota Annuale;

b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione;

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi da gli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività dell’Associazione;

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli pro vocati al patrimonio del l’Associazione;

i) ogni altra entrata conseguita dall’Associazione e non specifica mente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15 - Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L’assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all’Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota Iniziale”).

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all’Associazione, al versamento all’Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota Annuale”).

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e al la Quota Annuale, nel quale, tra l’altro:

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente al l’entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell’Associazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l’esclusione dall’Associazione dell’Associato moroso;

d) si possa esentare dal pagamento dalla Quota Iniziale e dalla Quota Annuale un Associato per motivi eccezionali, quali meriti particolari o mancanza di risorse economiche.

Articolo 16 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.Lgs 117/2017, l’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione od erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità e trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 del D.Lgs 117/2017 ed il Consiglio nazionale del terzo settore.

16.2. L'Associazione non accetta fondi, donazioni o supporto da enti o aziende che hanno una missione o un comportamento in conflitto con i principi sopra menzionati. Queste includono entità o aziende che scoraggiano attivamente le licenze copyleft, ed eventualmente promuovono e incoraggiano le licenze permissive.

Le donazioni anonime e le donazioni da entità o società che non si aspettano nulla in cambio sono accettate senza requisiti speciali quando la donazione è inferiore a 10.000,00 euro l'anno. Donazioni superiori a 10.000,00 euro all'anno richiedono il consenso esplicito di tutti i membri del Consiglio direttivo.

16.3. L’Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l’erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all’Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l’erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.4. L’adesione all’Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell’Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa applicabile.

Articolo 17 - Patrimonio

17.1. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento del l’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17.2. L'Associazione non ha fine di lucro; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomina te ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti de gli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17.3. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs 117/2017, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, componenti dell'organo di controllo e a chiunque rivesta cariche associative di compensi individuali non propor zio nati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui al l’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operi no per l’organizzazione o ne facciano par te, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

17.4. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

- dai beni mobili o immobili che pervengono all’Associazione per acquisto, per donazioni, lasciti e disposizioni testamentarie;

- dagli eventuali contributi attribuiti all'Associazione dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e privati.

Il patrimonio può essere integrato dagli eventuali avanzi di gestione non impiegati per la realizzazione degli scopi statutari e può essere impiegato, fermi restando i limiti di legge, per la copertura di eventuali perdite di gestione.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori dell'Associazione in conformità a quanto di sposto dall’ordinamento civile.

Per l’espletamento dei propri compiti, l’Associazione dispone, oltre che dei redditi derivanti dal patrimonio come sopra determinato, di ogni altro eventuale contributo, sovvenzione, elargizione di terzi destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente desti nati al l’incremento del patrimonio.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 18 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

d) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

e) l'Organo di Controllo (eventuale);

f) l'Organo di Revisione (eventuale).

Articolo 19 - Assemblea

19.1. L'Assemblea è formata da tutti gli Associati in regola col paga mento del la Quota annuale. E' convocata ordinaria mente dal Presidente al meno una volta al l'anno entro quattro mesi dal la chiusura del l’esercizio per l’approvazione del bilancio. Inoltre è convocata dal Consiglio Direttivo quando esso lo ritiene opportuno op pure su richiesta motivata di al meno un decimo degli associati. Essa vie ne convocata mediante avviso con tenente l'ordine del giorno da inviarsi a tutti i Associati nel domicilio da loro indicato o mediante posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante messaggio di posta elettronica al meno un giorno prima della riunione.

L'Assemblea è comunque regolarmente costituita in caso di presenza di tutti gli Associati, dei componenti del Consiglio direttivo e del l'Organo di Controllo, se nominato.

19.2. L'Assemblea è regolarmente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipino almeno la metà de gli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

L'Assemblea in seconda convocazione non può svolgersi nel medesimo giorno di quella fissata in prima convocazione.

19.3. L'Assemblea può svolgersi in videoconferenza o telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

A tal fine, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata mente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia con sentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nel l'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

19.4. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio e per delega.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del presente Statuto sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli Associati presenti, in proprio e per delega.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione o lo scioglimento del l'Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Articolo 20 – Poteri dell’Assemblea

L'Assemblea:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;

b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo;

c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della re visione legale dei conti;

d) approva il bilancio;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell’Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dal lo statuto alla sua competenza.

Articolo 21 – Deleghe

Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta da altri associati; ogni partecipante non può rappresentare più di tre associati. La rappresentanza non può essere conferita a componenti di organi o dipendenti dell'Associazione.

Articolo 22 – Presidenza dell’Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, se assente, dal Vice Presidente; in assenza di ambedue l'Assemblea nomina un Presidente di turno.

Le funzioni di segretario sono svolte da un associato nominato dal l'Assemblea, che redige il processo verbale.

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23 – Il Consiglio Direttivo

23.1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli associati ed è composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dall'assemblea, scelti tra gli Associati.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Nomina inoltre i consiglieri delegati alle varie attività associative.

Le suddette nomine ed ogni variazione inerente la composizione del Consiglio Direttivo risultano dai libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

23.2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi.

23.3. Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione, sospensione ed esclusione degli Associati.

23.4. Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea le modifiche statutarie e i regolamenti in terni. Esso inoltre forma e sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio sociale, studia ed elabora i pro grammi della Associazione.

23.5. Il Consiglio Direttivo ed i suoi membri sono responsabili del contenuto dei discorsi pubblici, del sito dell'Associazione e delle piattaforme sociali, e devono agire in conformità alle finalità ed ai principi del l'Associazione.

Articolo 24 – Riunioni del Consiglio Direttivo

24.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente su richiesta del Presi dente o di un consigliere.

La convocazione deve avvenire mediante avviso trasmesso a mezzo email o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, contenente l'ordine del giorno. Le suddette formalità non sono necessarie qualora il Consiglio si riunisca con la presenza di tutti i suoi componenti.

24.2. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Articolo 25 – Il Presidente dell’Associazione

25.1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Al Presidente spettano in via permanente i poteri per l’ordinaria amministrazione, e così, in via esemplificativa,quelli di aprire conti correnti bancari e postali intestati alla Associazione, eseguire operazioni sugli stessi, emettere assegni, fare versamenti, incassare qualsiasi somma dovuta all'Associazione da qualunque ufficio ed ente pubblico o privato in genere, assumere e licenziare dipendenti, impiegati ed operai, conferire incarichi professionali, nominare avvocati e procuratori.

25.2. La rappresentanza esterna e la responsabilità amministrativa di tutti i servizi gestiti dal l'Associazione è del Presidente, salvo specifiche deleghe di funzione conferite a terzi per la tenuta della contabilità ovvero per la gestione con funzioni direttive di rami di attività. Le deleghe di funzione devono risultare per iscritto.

Articolo 26 – Il Vice Presidente

26.1. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti e, in caso di necessità e urgenza, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni qualora ne sia impedito.

26.2. Il Vice Presidente supporta il Presidente nell’ordinaria amministrazione ed in particolare:

- tenuta e cura del patrimonio dell'Associazione; custodia dei beni mobili e immobili, tenuta e aggiornamento dei libri dell’Associazione;

- riscossione delle entrate e pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;

- tenuta, cura e aggiornamento della contabilità;

- predisposizione dello schema del bilancio consuntivo;

- distribuzione dei comunicati interni e inoltro delle convocazioni;

- ogni altra funzione in cui il Presidente ritenga di avvalersi della sua collaborazione.

Articolo 27 – Organo di Controllo

28.1. Deve essere istituito l’Organo di Controllo anche monocratico quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00;

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 (cinque) unità.

L’obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

28.2. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

28.3. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

28.4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità socia le, ed attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

Articolo 28 – Organo di Revisione

28.1. Salvo quanto previsto dall’articolo 30, comma 6, del D.Lgs 117/2017, deve essere istituito l’Organo di Revisione dei Conti quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti li miti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00;

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 (dodici) unità.

L’obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

28.2. E’ composto da un solo Revisore se il totale dei ricavi è inferiore ad euro 2.200.000,00, mentre è composto da tre Revisori qualora sia superiore, per almeno due esercizi.

28.3. I componenti dell’Organo di Revisione sono nominati dall’Assemblea degli associati e sono scelti tra persone iscritte nell’elenco dei Revisori Legali.

Il Presidente del Collegio di Revisione è scelto dallo stesso Collegio dei Revisori.

28.4. L’Organo di Revisione esercita il controllo contabile e vigila sulla gestione finanziaria del l’Associazione; accerta la regolare tenuta delle scritture con tabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua veri fiche di cassa.

28.5. I componenti dell’Organo di Revisione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

TITOLO V - BILANCIO – SCIOGLIMENTO

Articolo 29 – Bilancio e Amministrazione

29.1. Il bilancio di esercizio dell’Associazione è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento del le finalità statutarie.

L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività accessorie, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, D.Lgs 117/2017.

L’Associazione redige il bilancio sociale, laddove prescritto dalla legge, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.

29.2. Oltre le scritture precedenti (bilancio, bilancio sociale e registro dei volontari), l’Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi associativi.

29.3. L’Associazione adotta un regolamento di organizzazione e uno o più regolamenti per i servizi.

Il regolamento di organizzazione disciplina l’articolazione delle strutture organizzative, le funzioni di economato e conservazione del patrimonio, i requisiti e le modalità di assunzione del personale, ogni altra funzione organizzativa.

29.4. L’Associazione persegue il pareggio annuale di bilancio nonché un sistema di controllo interno di gestione organizzato per centri di costo. Ciascun centro di costo deve tenere una contabilità separata.

L'esercizio sociale e finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 30 – Norme per lo scioglimento

30.1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi motivo, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell’assemblea de gli associati, ovvero alla Fondazione Italia sociale, come per legge.